PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, le storiche contrade di Siena e le attività delle «società di contrada» ad esse collegate sono equiparate ai soggetti previsti dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta. L'esenzione si applica altresì alle quote di partecipazione nelle società di cui al primo periodo.